Fermo il caso del dolo, è in ogni caso esclusa (ex comma 6 bis art. 121 d.l. n. 34/2020 come modificato dal d.l. n. 11/2023) la responsabilità solidale dei cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000) in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000) che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché’ documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020 (recante Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus), oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000) che attesti tale circostanza;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’art. 35 d.lgs n. 241/1997, dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del regolamento di cui al d.P.R. n. 322/1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 d.lgs n. 241/1997;
i) un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’art. 3 d.lgs n. 231/2007, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 d.lgs n. 231/2007.
Lo Studio legale Ferranti assiste le Imprese che stanno incontrando difficoltà nella cessione dei crediti di imposta, curando gli aspetti legali delle trattative finalizzate alla cessione a soggetti acquirenti esteri e la relativa contrattualistica.
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