Bonus fiscali edilizi, frode fiscale e autoriciclaggio
08 aprile 2026
Secondo una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sezione 2 penale 06/02/2026 n. 8573), il titolare della società committente che, in concorso con il professionista, dichiara falsamente negli attestati di congruità necessari per accedere al c.d. sconto in fattura con cessione del credito di imposta per il bonus facciate che i lavori sono già avviati commette i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
Infatti, l’opzione per il c.d. sconto in fattura deve e può riguardare quella parte dei lavori che sono stati già eseguiti.
Attestando consapevolmente il falso, l’AF viene tratta in inganno ottenendo un beneficio che, altrimenti, non si sarebbe ottenuto o comunque si sarebbe ottenuto con difficoltà molto maggiori.
L’indebito accesso all’opzione dello sconto in fattura mediante produzione di attestazioni ideologicamente false fa sì che anche la detrazione fiscale sia da ritenersi indebita.
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